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:: VOLONTARIO IN CROCE VERDE
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| [Soccorso
Sanitario][Soccorritore
e manovre sanitarie][Aspetti
giuridico-legali] |
| Soccorso
Sanitario in Croce Verde |
:: RUOLO E FUNZIONI DEL SOCCORRITORE
VOLONTARIO.
::: MOTIVAZIONI
Possono essere riassunte nei seguenti punti (che riprendono
lo standard formativo nazionale ANPAs):
:: inserimento nella politica della solidarietà e
della partecipazione sociale,
:: confronto con la realtà sociale,
:: gratuità nel servizio e nella disponibilità di
tempo,
:: impegno costante, puntuale, attivo,
:: attenzione alla formazione,
:: volontà di agire con discrezione e riservatezza,
:: attitudine ad un servizio che può presentare situazioni
imbarazzanti.
::: RUOLO
Il ruolo del soccorritore volontario non ha precise regolamentazioni
di legge, nelle intenzioni della Croce Verde il Milite
Volontario è un cittadino che:
:: opera un intervento di Primo Soccorso con capacità professionali;
:: è un operatore costitutivo del sistema di Emergenza
Sanitaria 118;
:: coopera con altri operatori professionisti;
:: dà prestazioone volontaria, gratuita, professionale;
:: compie una missione di pronto soccorso sanitario;
:: ha capacità di solidarietà;
:: è soggetto politico (=della città) nello
svolgimento dei compiti e garante dei valori espressi dalla
Costituzione.
::: FUNZIONI
Coordinamento :
:: Sostiene un lavoro di gruppo comune ed integrato;
:: Collabora in diverse situazioni con diversi ruoli e
diversi compagni di missione;
:: Garantisce supporto psicologico al soggetto soccorso
ed ai componenti la squadra.
Valutazione :
:: Valuta le condizioni di salute del soggetto soccorso;
:: Individua segni e sintomi fisici e psicologici.
Soccorso :
:: Presta assistenza di primo soccorso sul luogo e durante
il trasporto;
:: Evita il peggioramento delle condizioni;
:: Stabilizza quanto possibile le lesioni e le condizioni
generali;
:: Supporta psicologicamente il soggetto.
Gestione :
:: Garantisce l'organizzazione di un soccorso sicuro;
:: Prima di ogni missione controlla l'ambulanza e l'affidabillità di
materiali e strumenti;
:: Sul luogo provvede a prevenire ed affrontare i rischi
evolutivi, a contenere ed attivare i presenti;
:: Durante il trasferimento si impegna per la sicurezza
dello stesso.
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| Il
Soccorritore e le manovre sanitarie |
:: PREPARAZIONE DEL SOCCORRITORE
Al soccorritore competono tutte quelle manovre sanitarie che non siano
di esclusiva competenza di medici o infermieri e di cui gli è richiesta
conoscenza in ordine alla sua specifica qualifica. Pur non svolgendo una
attività professionale gli sono tuttavia richieste precise conoscenze
di metodologie di intervento e di utilizzo di strumentazione previste
dai protocolli.
A tale scopo la Croce Verde prevede un programma di addestramento
articolato in corsi successivi, con valutazioni sia dal punto di
vista operativo che delle motivazioni ed attitudinale; ed inoltre
una costante revisione dei propri metodi e delle proprie attrezzature,
nonchè delle competenze degli operatori, anche attraverso
il confronto con i compagni di servizio.
:: MANSIONI DEL SOCCORRITORE
Visto il vuoto normativo in materia si può ricavare una sorta
di mansionario del soccorritore considerandolo come l'ultimo gradino
della scala gerarchica medico - infermiere - soccorritore, in cui
al soccorritore competono quindi tutte quelle manovre sanitarie che
non siano di esclusiva competenza di medici o infermieri.
Egli non
dovrà effettuare alcun tipo di manovra strettamente
sanitaria, né può o deve fare diagnosi sullo stato
del paziente, né tantomeno, fare diagnosi di morte salvi
i casi in cui le lesioni riportate dal paziente siano palesemente
incompatibili con la vita. Nel dubbio il soccorritore dovrà pertanto
considerare il paziente sempre come persona vivente e quindi provvedere
a tutte quelle manovre richieste dal caso.
Nel caso di paziente
deceduto il soccorritore non dovrà procedere
allo spostamento e alla rimozione del cadavere, in quanto ciò compete
a servizi specifici a ciò demandati.
Nel caso in cui il soccorso
dovesse essere prestato a persona in seguito a possibile evento
delittuoso, il soccorritore dovrà prestare
assistenza all'infortunato evitando di modificare lo stato dei
luoghi. Ove ciò non sia possibile, lo stesso dovrà porre
attenzione a ciò che sposta o modifica così da poter
poi eventualmente ricostruire la scena del delitto all'autorità giudiziaria.
La
legge stabilisce per la totalità dei cittadini l'obbligo
di prestare soccorso a tutte le persone bisognose di cure, a maggior
ragione il soccorritore, in quanto incaricato di pubblico servizio,
non potrà mai esimersi, pena la denuncia di omissione di
soccorso, dall'intervenire laddove ne sia richiesto.
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| Aspetti
giuridico-legali del servizio |
:: RESPONSABILITA' DEL VOLONTARIO
La qualifica del soggetto volontario che effettua il soccorso extra-ospedaliero
non è identificata chiaramente da una normativa generale, egli
nello svolgimento delle proprie mansioni è tuttavia soggetto a
responsabilità di ordine morale, legale e disciplinare.
Infatti
egli opera in modo volontario secondo caratteristiche e metodologie predisposte
dalla organizzazione di cui fa parte eseguendo mansioni
che lo pongono in relazione con persone ammalate o infortunate che
necessitano di una adeguata assistenza e che sono tutelate sia civilmente
che penalmente dalla Legge.
La responsabilità morale è quella che vincola la propria
coscienza, quella disciplinare consiste nella violazione di norme stabilite
dallo Statuto e dai Regolamenti interni dell'ente di appartenenza;
infine quella legale si suddivide in responsabilità civile e
penale.
La responsabilità morale vincola alla propria coscienza ed
al senso civico creando la disponibilità a svolgere con la dedizione
e la sensibilità propri dell'azione volontaria un'opera che
richiede tuttavia anche competenza, prudenza e perizia.
La responsabilità disciplinare lega al rispetto delle norme
stabilite dallo Statuto dell'Ente di appartenenza e dai Regolamenti
Interni.
La responsabilità legale è civile, poichè obbliga
al risarcimento economico del danno causato dall'aver agito con imprudenza,
negligenza od imperizia, e penale in quanto impone di non trasgredire
le leggi commettendo reati. Qualora il soccorritore procuri un danno
alla persona che soccorre è obbligato al risarcimento dello
stesso con la corresponsione di una somma di denaro rispondendo in
solido con l'assicurazione. Tale eventualità si presenta altresì anche
in presenza di azione in stato di necessità, ma in tale caso
non si parlerà più di risarcimento, ma semplicemente
di indennizzo. La responsabilità penale, secondo la Costituzione, è personale,
e di conseguenza ognuno risponderà personalmente dei fatti reato
da lui posti in essere.
:: DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO
Il volontario della Croce Verde è un incaricato di pubblico servizio,
in quanto la Croce Verde stessa opera in regime di convenzione con l'U.S.L.
perseguendo gli interessi della collettività. Da questa qualifica
deriva una serie di obblighi e di diritti cui lo stesso deve scrupolosamente
attenersi.
Egli ha l'obbligo di denuncia, di adempiere agli atti del servizio,
del segreto d'ufficio, di testimonianza, di prestare aiuto alla Pubblica
Autorità che lo richieda, divieto di appropriarsi di denaro
o altre cose mobili altrui, divieto di ricevere o trattenere indebitamente
denaro o altra utilità, divieto di abuso della qualità o
dei poteri sì da indurre altri a dare o promettere per se od
altri denaro od altra utilità.
A tutela dell'incaricato di pubblico
servizio sono posti i seguenti articoli del codice penale:
Art. 336 che punisce chiunque usi violenza o minaccia all'incaricato
di pubblico servizio, sì da fargli omettere un atto dovuto ovvero
a fargli fare un atto contrario ai propri doveri;
Art. 337 che punisce chiunque usi violenza all'incaricato di pubblico
servizio al fine di opporsi allo stesso mentre questi compie un atto
del proprio servizio.
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